| |

Eluana: vai alla pagina principale
Ddl Calabrò: il testo
Testamento biologico, il disegno di legge approvato come testo base di lavoro della commissione Sanità del Senato
Proposta di modifica n. NT al DDL n. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368
Art. 1 (TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE)
1. La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della
Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità
della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della
medicina.
3. La Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all'interesse
della società e della scienza la salvaguardia della persona umana.
4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e
indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e
nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di
volere.
5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle
cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza
terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore
proprio nella fase di fine vita.
Art. 2 (DIVIETO DI EUTANASIA E DI SUICIDIO ASSISTITO)
1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni
forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli
articoli 575, 579, 580 del codice penale.
2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela
della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza
non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi
della morte del paziente, attraverso la non attivazione o
disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla
salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e
coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il
paziente.
Art. 3 (DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO)
1. Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il
medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non
proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle
condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di
sostegno vitale del medesimo.
2. Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività
che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni
di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di
carattere eutanasico o di abbandono terapeutico.
Art. 4 (CONSENSO INFORMATO)
1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è
attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in
modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni
rese in maniera completa e comprensibile circa diagnosi, prognosi,
scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi
prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le
possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
3. L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della
relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso,
firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella
clinica.
4. E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non
presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o
in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire
in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.
5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche
parzialmente.
6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice
civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce
al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415
del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di
sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di
nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere
sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La
decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la
salvaguardia della salute dell'incapace e non può pertanto riguardare
trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso.
7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o
rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la
decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la
salvaguardia della salute psico-fisica del minore e non può pertanto
riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita del minore.
8. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere
e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso
così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e
coscienza, conformemente ai principi dell'etica e della deontologia
medica.
Art. 5 (CONTENUTI E LIMITI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)
1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante
esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di
fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria
capacità di intendere e di volere.
2. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara
il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di
specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità
di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione
medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia
medica a sottoporre al proprio medico curante.
3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di
volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica,
dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti
sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico
ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di
accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico
avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento
terapeutico.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere
esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune
forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere
sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e
invalidanti. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del
redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla
donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può
inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.
6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza
e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno
vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non
possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel
momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è
più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento
sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere
decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico va
formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurologo,
neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista
della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura
di ricovero.
Art. 6 (FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO)
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né
vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e
firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di
intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico
clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo
gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico
abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la
Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
2. Il notaio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia
informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni
cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere
pienamente consapevole la dichiarazione di questi.
3. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere formulate
in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte,
nonché sottoscritte con firma autografa.
4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha
validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La
dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente
rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o
modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche
parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto
interessato.
6. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita
nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di
vista clinico.
7. In condizioni di urgenza, la dichiarazione anticipata di
trattamento non si applica ove non ne sia possibile un'immediata
acquisizione.
Art. 7 (FIDUCIARIO)
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina
di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che
opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate
dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e
contribuire a realizzarne le volontà.
2. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente
le dichiarazioni anticipate.
3. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore
interesse del paziente.
4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con
il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che
si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella
dichiarazione anticipata di trattamento.
5. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano
somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che
si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono
terapeutico.
6. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente
non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o
surrettizia.
7. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico,
comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse
incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del
trattamento sanitario.
Art. 8 (RUOLO DEL MEDICO)
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata
di trattamento è attentamente presa in considerazione dal medico
curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le
motivazioni per le quali ritiene di seguirle.
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate
a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme
giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal
medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione
del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della
salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile
il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in
scienza e coscienza, secondo la propria competenza
scientifico-professionale.
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non
siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze
tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario,
può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica.
5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la
questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici:
medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico
specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della
struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico
curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni
contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e
deontologico.
Art . 9 (AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA)
1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad
esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è
assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia
interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo
sentito il medico curante.
2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di
inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso
o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti
legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.
3. Nei casi di cui ai comma precedenti, il medico è tenuto a darne
immediata segnalazione al pubblico ministero.
Art. 10 (DISPOSIZIONI FINALI)
1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non
configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. E` istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di
trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico
presso il Consiglio nazionale del notariato.
3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via
telematica, unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai
dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario
di soggetti in caso di incapacità.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale del
notariato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità
di tenuta e consultazione del Registro di cui al comma 2.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi,
le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia
cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non
sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta
di bollo e da qualunque altro tributo.
|
|