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Il caso Eluana, quando i giudici vanno contro la Costituzione
Afferma il prof. Alberto Gambino, Ordinario di Diritto civile
ROMA, giovedì, 10 luglio 2008 (ZENIT.org).- La sentenza della Corte di
Appello di Milano sulla vicenda della ragazza di Lecco che vive in stato
vegetativo da circa 16 anni pone in Italia l’interrogativo inquietante se,
dunque, si sia definitivamente aperto all’eutanasia e se ciò sia conforme
alle leggi della Repubblica italiana.
Lo abbiamo chiesto al prof. Alberto Gambino, Ordinario di Diritto privato
all’Università di Napoli “Parthenope” e di Diritto civile all’Università
Europea di Roma.
Cosa dice esattamente la decisione dei giudici di Appello di Milano?
Prof. Alberto Gambino: La decisione fa seguito alla sentenza di Cassazione
dello scorso ottobre ove si afferma che si può autorizzare la cessazione
delle terapie di un paziente in stato vegetativo “irreversibile”, ove si
ritenga, in base ad alcune presunzioni, che questa sia la sua volontà. Ora i
giudici d’Appello applicano il principio al caso specifico ricorrendo alla
figura del rappresentante legale.
Cosa significa questo?
Prof. Alberto Gambino: Significa che un soggetto diverso da Eluana può
decidere se interrompere le terapie. Ma attenzione qui c’è già un gravissimo
errore di fatto: Eluana non è sotto terapia, ma viene alimentata attraverso
un tubicino. Si tratta, dunque, di non darle più da bere e da mangiare,
esattamente come il caso di Terry Schiavo.
Ma Eluana, se fosse cosciente, potrebbe sottrarsi a tale alimentazione
artificiale?
Prof. Alberto Gambino: Il punto è proprio questo: “se fosse cosciente”. Ma
Eluana non lo è, e, dunque, si ricorre ad un terzo soggetto, che secondo i
giudici fungerebbe da arbitro circa la presunta volontà di Eluana, ma che in
realtà pone in essere un arbitrio giuridicamente e costituzionalmente
inaccettabile.
Perché questo comportamento è secondo lei contrario al diritto?
Prof. Alberto Gambino: Intanto perché il nostro diritto conosce la figura
della rappresentanza solo per l’esercizio di diritti disponibili e, invece,
la vita è giuridicamente “indisponibile”. Poi, e soprattutto, perché il
diritto serve a tutelare le persone, qui, invece, viene strumentalmente
utilizzato per eliminarle. A ben vedere, da un punto di vista giuridico, non
c’è molta differenza con il potere di vita e di morte degli imperatori
romani, l’ideologia nazista o la schiavitù che rende gli uomini come cose.
Sono concetti forti...
Prof. Alberto Gambino: Sono concetti forti se si ha un approccio culturale –
è chiaro che le situazioni storicamente e socialmente sono diverse – ma sono
concetti esatti se si ha presente la funzione del diritto che è, ripeto,
quella di tutelare sfere di interesse, in primis la vita, non di
annientarle.
I giudici richiedono anche una valutazione dei principi etico-religiosi del
malato.
Prof. Alberto Gambino: E questo non può che aggravare l’erroneità della
decisione della Corte d’Appello e, ancora prima, della Cassazione. Risalire
alle visioni del mondo del paziente, che nessuno può dire ancora attuali,
significa definitivamente di non tenere conto della reale volontà del
malato, che, per essere libera, deve essere attuale, circostanziata e
contestualizzata. E’ umanamente drammatico e sbagliato retrodatarla perché
si finisce, come detto, per farsi strumento di un arbitrio, in base ad una
presunta volontà altrui.
Lei afferma che la decisione è inaccettabile anche con riferimento alla
Costituzione italiana.
Prof. Alberto Gambino: Sì, intanto perche alcuni interpreti fanno
erroneamente discendere il diritto del malato al rifiuto delle cure dall’
art. 32 della Costituzione, dove si fa divieto di trattamenti sanitari
obbligatori a meno che non ci sia una legge a consentirli. Nel caso di
Eluana, intanto non siamo davanti ad un trattamento sanitario, che non
consiste certo nel dare da mangiare ad un malato. Inoltre l’articolo 32
della Carta costituzionale si riferisce a trattamenti collettivi, come una
terapia imposta dall’autorità pubblica ai cittadini, e non alla cura
indicata dal medico per un singolo paziente. Se solo si avesse tempo di
rileggere la nostra bellissima Costituzione, ci si accorgerebbe subito che
nel dibattito alla Costituente su questo articolo l’obiettivo era quello di
evitare, memori delle aberrazioni dei regimi totalitari, interventi
terapeutici di massa.
In base a cosa allora il paziente può rifiutarsi?
Prof. Alberto Gambino: In base alla sua libertà, che preclude che altri
possano intervenire sul proprio corpo senza il necessario consenso dell’
interessato. Siamo nell’articolo 2 della Costituzione che riconosce i
diritti inviolabili della persona e la sua libertà ne è il presupposto, fino
alla drammatica estrema conseguenza di lasciarsi morire anziché farsi
curare, come riportarono le cronache qualche anno fa per il caso di una
donna che rifiutò l’amputazione di un arto in cancrena, e poi a causa di
questo morì.
Sono decisioni legittime queste?
Prof. Alberto Gambino: Eticamente non le condivido, ma il diritto preserva
lo spazio di libertà; sarà poi la coscienza morale degli uomini o, per chi
crede, Dio, a giudicare.
Dunque il cerchio si chiude, la libertà può essere esercitata soltanto dall’
interessato?
Prof. Alberto Gambino: Esatto. Nessuno può farsi rappresentante di decisioni
drammatiche come l’esito della vita di una persona. E’ proprio per questo
che parlo di “paradosso del testamento biologico”: si vuole tutelare la
libertà dell’individuo di rifiutare le cure o addirittura il cibo, e poi
quella libertà viene esercitata da vari soggetti tranne che dal suo
effettivo titolare. Come ho già avuto modo di dire, siamo davanti ad un’
analisi fondata sullo schema costi-benefici e non sulla reale salvaguardia
della libertà della persona. Il malato in stato vegetativo finisce per
essere considerato un “peso” sociale, che, per quanto umanamente drammatico,
non potrà mai ridurre il valore della persona-soggetto di diritto ad un bene
disponibile come se fosse una cosa.
Questa situazione rappresenta per l’Italia l’anticamera dell’eutanasia?
Prof. Alberto Gambino: No, è già eutanasia.
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