25 settembre 2019 : la Corte Costituzionale aiuta il suicidio assistito?

Commento del Dott Marco Schiavi al comunicato stampa della Corte Costituzionale del 25 settembre 2019 sul suicidio assistito

25 settembre 2019 : la Corte Costituzionale aiuta il suicidio assistito ?

Leggendo il Comunicato del 25 settembre 2019 dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale con il quale sono stati riassunti gli aspetti principali della sentenza della Corte sull’articolo 580 cp, originata dalla vicenda che ha visto coinvolto l’esponente radicale Marco Cappato per l’aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani, meglio noto come DJ Fabo, mi sono tornate alla memoria, per una associazione di idee della quale non saprei spiegare gli intimi passaggi, le argomentazioni del compianto Giudice della Corte Suprema statunitense Antonin Scalia contenute nella dissenting opinio alla sentenza Obergefell/Hodges, con la quale la Corte Suprema ha imposto a tutti gli Stati dell’unione il riconoscimento del matrimonio omosessuale.
In quella occasione il giudice Scalia scrisse che “non è di speciale importanza per me cosa dice la legge del matrimonio, ma è di straordinaria importanza chi è che mi governa. La sentenza di oggi dice che il mio governante ed il governante di 320 milioni di americani è la maggioranza dei nove giudici della suprema corte…questa pratica di revisione costituzionale ad opera di un non eletto comitato di nove giudici…deruba il popolo della più importante libertà…quella di governarsi da sé…permettere che la questione del matrimonio omosessuale sia considerata e risolta da una selezionata, aristocratica, altamente non rappresentativa giuria di nove persone, significa violare un principio ancora più fondamentale di “no tassazione senza rappresentazione: no trasformazioni sociali senza rappresentanza”.
Pur con tutte le differenze tra le due Supreme Corti (9 giudici statunitensi contro 15 giudici italiani, d’altra parte 100 senatori statunitensi contro 315 italiani), i giudici della Corte costituzionale sono eletti o nominati dal Parlamento, dalle supreme magistrature dello Stato e dal Presidente della Repubblica, senza un pubblico scrutinio, senza che le loro personalità e posizioni culturali e politiche siano portate preventivamente all’attenzione della pubblica opinione e, addirittura, a parte il caso dei cinque giudici nominati dal Parlamento, sono nominati dal Capo dello Stato e dalle supreme magistrature dello stato, l’uno non di diretta e le seconde neppure di indiretta emanazione popolare, che non rendono conto a nessuno, le alte magistrature dello Stato neppure in termini di responsabilità politica o di coinvolgimento della pubblica
opinione nelle loro scelte.
Si obietterà che i Giudici sono scelti per le loro particolari
abilità come giuristi, ma questo vale solo se i Giudici rimangono fermi nel loro ambito, quello giuridico, pur con tutte le implicazioni e le questioni interpretative che esso
contiene, non quando tale ambito è superato, entrando direttamente, si direbbe “a gamba tesa”, in scelte che coinvolgono e devono coinvolgere i cittadini ed i loro rappresentanti, perché riguardano i fondamenti della stessa
convivenza sociale.
Come negli Stati Uniti, ricorda sempre il Giudice Scalia, era
vivo ed attuale un dibattito democratico e civile sul matrimonio omosessuale che si era anche manifestato in vicende elettorali, così in Italia il dibattito sul fine vita era in pieno svolgimento, con anche l’approvazione della legge 219/2017 che riguarda anche il fine vita e la Corte Costituzionale lo ha bruscamente interrotto, già con l’ordinanza 207/2018 che, seppure concedeva graziosamente “tempo” al Parlamento, poneva limiti e condizioni che di fatto lo esautoravano di ogni discrezionalità legislativa.
Tale tipo di decisione o, meglio, di non decisione, che è consistita nel fissare rigidi criteri al Parlamento, concedere un anno per l’emanazione della normativa e fissare un’udienza l’anno successivo per valutare quanto fatto o, come nel caso concreto, non fatto dal Parlamento, ha costituito una decisione assolutamente nuova ed anomala nella storia costituzionale, secondo alcuni una sorta di straripamento delle competenze della Corte.
Con la sentenza anticipata nel comunicato stampa la Corte ha privato i rappresentanti del popolo di decidere su una questione che costituisce, riprendendo le parole del Giudice Scalia, una vera e propria “trasformazione sociale”, lasciando al Parlamento la normativa di “dettaglio”, per quanto i dettagli possano essere importanti in una vicenda quale il suicidio.

Il comunicato stampa (un poco sfortunato o redatto con poca attenzione, essendo stato soggetto a ben tre rettifiche) inizia con l’espressione “In attesa del parlamento”.
La Corte, come reso palese nell’ordinanza 207/2018, ha inteso inaugurare una sorta di collaborazione con il Parlamento, “in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale”, nell’ambito della quale al Parlamento non resta altro che scrivere la legge “sotto dettatura”.
Lo schema delineato dai costituenti, sembrava diverso, forse anche più semplice. Il Parlamento fa le leggi e la Corte le giudica secondo la loro conformità o meno al dettato costituzionale. Il potere legislativo compete solo al Parlamento.
Che dal punto di vista sostanziale le sentenze della Corte possano essere equiparate alla legge per la loro efficacia generale rappresenta materia oggetto di approfondimento a livello accademico, che questo ideale di “collaborazione” tra la Corte ed il Parlamento giunga a porre dei termini al Parlamento da rispettare in maniera perentoria non pare ammissibile. Il Parlamento rimane libero di legiferare o meno e anche non legiferare è una scelta politica del quale il Parlamento, e solo il Parlamento, porta la responsabilità politica davanti ai cittadini elettori.
La Corte svolga il suo compito costituzionale di giudicare della conformità alla costituzione lavoro e non sia “creativa” nell’evocare collaborazioni che non hanno alcun fondamento costituzionale e giustificazione, se non quella di esercitare una impropria pressione su un organo di livello costituzionale, tanto quanto lo è la stessa Corte.

La Corte era chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’aiuto od agevolazione al suicidio.
Come è noto l’articolo 580 del codice penale punisce l’istigazione e l’aiuto o agevolazione al suicidio.
La Corte d’assise di appello di Milano ha ritenuto che Cappato non avesse in alcun modo determinato o rafforzato il proposito suicida di DJ Fabo, bensì agevolato la commissione del suicidio, prendendo contatti con l’associazione svizzera e accompagnando DJ Fabo in Svizzera.
Non è mai stata preso in considerazione l’ipotesi di omicidio
del consenziente, in quanto l’azione alla quale è causalmente collegata la morte è stata compiuta personalmente e direttamente da DJ Fabo che ha dato corso, mediante un apposito dispositivo che egli ha morso, all’iniezione del farmaco letale che lo ha condotto alla morte.
Quindi il tema della sentenza era solo e soltanto l’agevolazione ovvero l’aiuto al suicidio di colui il cui proposito suicida si sia “autonomamente e liberamente formatosi”, come recita lo stesso comunicato stampa.

Il rapporto tra istigazione e aiuto al suicidio è tutt’altro che privo di problematiche:
– quanto incide sulla determinazione suicida la promessa di
aiuto? Si può distinguere un proposito “autonomamente e liberamente formatosi” quando un altro soggetto si offre di
raccogliere e riferire informazioni, contattare associazioni,
anche estere, che offrono assistenza ed aiuto al suicidio, trasportare la persona ed organizzare il viaggio e la permanenza nel luogo ove il suicidio avverrà? O, piuttosto,tutta questa attività non possiede un inevitabile riflesso causale, se non sulla determinazione, sul rafforzamento del proposito suicida, rafforzamento anch’esso contemplato nella norma penale? Sulla base di tali considerazioni è ragionevole la norma di legge che accomuna le due ipotesi, istigazione e agevolazione in un unica fattispecie, anche per quanto concerne la misura della sanzione penale?
La sentenza della Corte (si userà il termine “sentenza” sempre intendendo “quel che si ricava dal comunicato stampa”) pare proprio ritagliata sul caso di DJ Fabo, eppure non è così, rappresentando un’enorme breccia nel sistema di difesa della vita e delle persone vulnerabili, attraverso la quale potrà passare, ci si permetta, praticamente tutto.

DJ Fabo ha potuto azionare il dispositivo mordendolo, ma se,
ferme restando tutte le altre condizioni, non ne fosse stato
capace? Evidentemente qualcun altro avrebbe dovuto farlo ed in questo caso, in un’ipotesi altrettanto drammatica se non di più, consentire ad altri di azionare il dispositivo significava attraverso il confine tra agevolazione al suicidio ed omicidio del consenziente, ovvero eutanasia “pura”, morte pietosa o, come dicono gli anglosassoni, “mercy killing”.
Ancora, se la persona, pur pienamente e liberamente determinata al suicidio, non avesse il coraggio di tale gesto estremo ed implorasse qualcuno di compierlo, non si comprende in base a quale argomentazione si potrebbe negare questo “piccolo aiuto”, perché, in fondo, valutare soltanto l’ultimo gesto (azionare il dispositivo con un morso) come elemento discriminante tra omicidio del consenziente e aiuto al suicidio appare molto riduttivo e, comunque, nella logica che pone come criteri decisivi la liberà volontà del suicida e la soggettiva intollerabilità delle sofferenze, tutto il resto passa inevitabilmente in secondo piano (anche l’obiezione di coscienza del personale sanitario), con la sola differenza che abbiamo un’altra volta oltrepassato il confine tra una ipotesi di reato (l’agevolazione al suicidio) ad un’altra ) (l’omicidio del consenziente).

La Corte ha inteso porre una serie di condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio:

1) si è già accennato al “proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi”.
La Corte è ferma ad un ideale che potremmo definire da mitologia
classica del suicidio, ricordando Socrate e Seneca, ideale che la propaganda eutanasica ha inteso perpetuare in Welby, figura dalla consistenza culturale maggiore di DJ Fabo, al al quale può essere assimilato Luca Coscioni.
Una figura eroica di uomo, essendo le donne poco rappresentate ed inserire nel gruppo Eluana Englaro parrebbe decisamente azzardato, anche se nel caso di Eluana la figura eroica è stata rappresentata dal padre.
Questa rappresentazione eroica del suicida, persona in grado di valutare con coscienza e cultura la vita, il suo significato, la sua qualità, che vive in una solitudine non scalfita minimamente dall’attenzione mediatica che gli viene riservata, ha un aspetto, mi si perdoni il termine, di “superomismo”, se è vero che l’ultimo ostacolo che solo il superuomo supera è la paura della morte e della propria in via definitiva, in una crescendo da brivido che ricorda il Kirillov di Dostoevskij che ammonisce: “la piena libertà ci sarà allora, quando sarà indifferente vivere o non vivere”.
Ed è troppo facile ricordare che tra le prime parole pronunciate da Marco Cappato nell’esultanza per la sentenza della Corte c’è quel “da oggi siamo tutti più liberi”, al quale, però, aveva già replicato in anticipo Papa Francesco secondo il quale l’eutanasia non è una scelta di libertà, ma una «strada sbrigativa», che presuppone una considerazione del malato come uno «scarto» o una dimostrazione di falsa compassione di fronte alla richiesta di essere aiutati ad anticipare la morte.

Diventare padroni della propria morte è oggi un obiettivo a portata di tutti, quasi condiviso dalla coscienza sociale ed è sempre più diffuso il desiderio di sceglierne il momento, nella convinzione che per superare la paura della morte e della sua insensatezza sia sufficiente poterne determinare il tempo in cui avviene.
La realtà non si piega a questa rappresentazione ideologica,
proprio perché frutto di una costruzione che non la considera, la realtà è e sarà sempre diversa. Una umanità sofferente e sola chiede di morire e anche se tutti coloro che conoscono per lavoro questa richiesta continuano a ripetere che è una richiesta di aiuto e non di morte, medici ed altri competenti diranno che è un proposito di suicidio “liberamente ed autonomamente formato”, aggiungeranno, con riferimento alle categorie legali, un consenso non viziato da errore violenza e dolo e tutto finirà, nella maggior parte dei casi, con la
sottoscrizione formale di un modulo che esonererà, per lo meno da ogni responsabilità giuridica, chiunque abbia concorso nell‘uccisione di un essere umano.
Non c’è vulnerabilità che tenga, al diritto basta la volontà, non importa quanto condizionata e debole, ma il disinteresse ad ignorare questa realtà è un errore anche giuridico.

Allo stesso redattore dell’ordinanza 207/2018 e probabile estensore della sentenza anticipata dal Comunicato stampa, il Professore Franco Modugno, si deve la sentenza 141/2019 con la quale la Corte ha respinto ogni eccezione di legittimità costituzionale verso la Legge Merlin, in tema di prostituzione.
E’ interessante notare come il tema della “libertà” di prostituirsi abbia avuto uno sviluppo diverso dal tema della “libertà” di suicidarsi.
In quella sede, attenta in maniera decisa alla “vulnerabilità” della prostituta, la Corte aveva ragionato diversamente: “la scelta di vendere sesso trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo….fattori di ordine economico ma anche situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una scelta di vita quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede….in questa materia la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico – risultando perciò non agevolmente traducibile sul piano normativo in formule astratte – e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale”.
Un siffatto argomentare appare idoneo a riferirsi anche alla situazione dell’aspirante suicida, tutelando verso ingerenze di terzi in un momento così drammatico dell’esistenza.

2) La Corte pone quale altro requisito che il paziente sia “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale”, quindi non solo macchinari o apparecchiature più o meno complesse, ma “trattamenti” come quando il medico di famiglia consiglia un trattamento di antibiotici e “vitali”, ovvero senza i quali,
prima o poi (ma anche dopo molto “poi”) si muore.
Una prima lettura di questo requisito induce a ritenere che
molto, forse troppo, rientra in questo requisito: macchina per
la respirazione artificiale, apparecchi per la nutrizione ed
idratazione artificiale, terapie antibiotiche, trattamenti per malattie cardiovascolari (ricordo mio padre che assumeva circa dodici pastiglie al giorno in quanto affetto da seri
problemi cardiologici ed il medico che gli ricordava, quasi ad ogni visita, che se voleva vivere doveva prenderle tutte).
Un “trattamento di sostegno vitale” non deve essere tale che la sua cessazione determina la morte “hic et nunc”, qui ed ora, tanto è vero che nello stesso caso del DJ Fabo, come precisa l’ordinanza 207/2018, il distacco del respiratore artificiale avrebbe determinato la morte “solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni”.
Il “trattamento di sostegno vitale”, ha certamente un nesso causale con la morte, ma non in termini di immediatezza, la morte può sopravvenire anche a distanza di tempo, potrebbe anche essere prevista, immaginiamo una terapia farmacologica, come maggiormente probabile, non certa. In altri termini, una crema per la dermatite non è un trattamento di sostegno vitale, un ciclo di chemioterapia lo è, come le pastiglie che prendeva mio padre.
Pertanto, anche questo che tra i requisiti indicati dalla Corte appare quello più dotato di elementi certi e sicuri per la sua identificazione, nella fattispecie concreta è tutt’altro che definito, occorrerà attendere la sentenza per verificarne cosa intende la Corte.
A questo si unisce un’altra considerazione: come si atteggia il “trattamento di sostegno vitale” rispetto a “malattie” non fisiche ma psichiatriche/psicologiche/mentali?
Consideriamo che la Corte ha dichiarato lecito l’aiuto al suicidio verso il “paziente”, ovvero colui bisognoso di cure per la propria salute e la definizione di “salute”, sulla linea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si riferisce ad “uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o di infermità”, rendendo arduo ritenere che la malattia non fisica sia esclusa dall’aiuto al suicidio, come parrebbe anche confermare il riferimento alle sofferenze “psicologiche”.

3) Non appare di aiuto per evitare i “rischi di abuso nei confronti delle persone specialmente vulnerabili”, che la Corte stessa paventa nella parte finale del Comunicato, il requisito della “patologia irreversibile”.
Come è stato acutamente rilevato da Massimo Gandolfini, con una amara battuta, allo stato attuale l’unica cosa irreversibile è la morte cerebrale per stessa definizione legislativa (legge 578/1993), ma siccome le parole della Corte devono avere un senso (anche se non di nostro gradimento giuridico), se con “irreversibilità” si intende la mancanza di una cura che riporti il paziente in salute (per sempre o solo per qualche tempo? quanto tempo?) il riferimento può andare a patologie quali Parkinson, SLA, forme tumorali, neuropatie degenerative, con un elenco che è destinato ad allungarsi.
Con alcune precisazioni:
– una patologia deve essere “in atto”, quindi non è consentito l’aiuto al suicidio a chi teme di avere una malattia (e se questo timore diventa esso stesso una patologia?) o a chi prevede di averla in futuro;
– lo stadio della patologia non deve essere terminale, ovvero
temporalmente vicino alla morte, questo requisito non è stato preso in considerazione, quindi l’”irreversibilità” può ben riferirsi ad una malattia al suo stadio iniziale;
– l’irreversibilità indica semplicemente impossibilità di arrestare con cure adeguate la patologia, sulla base di una valutazione medico che ben potrebbe essere di tipo probabilistico, considerata la pluralità di fattori causali che spesso compongono il quadro clinico;
– l’”irreversibilità” della patologia è requisito che non ha nulla a che fare con la morte, indica semplicemente una patologia non curabile. Si tratta di un requisito che potrebbe essere anche assimilato alla “patologia….caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta” di cui all’articolo 5 della legge 219/2017 in tema di Pianificazione Condivisa delle Cure ma, dalla lettura del Comunicato stampa, parrebbe che il nesso causale sia individuato non tra “patologia irreversibile e morte” bensì tra “trattamenti di sostegno vitale e morte”. Anche questo un tema di grande delicatezza, perché, di per sé, il termine “irreversibile” indica poco in termini di delimitazione della fattispecie che legittima l’aiuto al suicidio.
Quindi, la patologia può essere anche allo stadio iniziale e
l’irreversibilità è la mancanza di cure definitive rispetto alla eliminazione della patologia.

3) Si perviene all’ultimo requisito, il più devastante sul piano dell’apertura eutanasica compiuta dalla Corte con la
sentenza in commento.
Le patologie devono essere “fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli (il paziente) reputa intollerabili, ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
Il requisito dell’essere il paziente “pienamente capace di intendere e di volere” appare una ripetizione del requisito
relativo al “proposito di suicidio” che deve essere “autonomamente e liberamente formatosi”. Chiunque avrebbe presupposto che un proposito di suicidio non manifestato da una persona “pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli” non sia un proposito di suicidio “autonomamente e liberamente formatosi”.
“Repetita iuvant” o, forse, per evitare che nella mente del
lettore si faccia strada l’idea che il “proposito di suicidio” non sia mai pienamente libero. Che poi era quanto la Corte aveva affermato, come abbiamo già rilevato, in tema di prostituzione. Appare una stranezza che la scelta di prostituirsi sia “condizionata” e che l’accertamento di “decisioni autenticamente libere e consapevoli” sia “problematico”, mentre, al contrario, in una scelta ancora più drammatica, quale quella del suicidio, l’autorità giudiziaria sarà in grado di verificare con la certezza che le appartiene, le “decisioni libere e consapevoli”.
Il timore è che la capacità di prendere decisioni libere e consapevole sarà valutata formalisticamente (anche noi ripetiamo come, d’altra parte, anche la Corte Costituzionale).

Il carattere essenziale della patologia irreversibile è di essere “fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che egli (il paziente) reputa intollerabili”.
L’iniziale comunicato stampa recitava “sofferenze fisiche e psicologiche” ma un successivo comunicato ha rettificato in “sofferenze fisiche o psicologiche” ma sempre “che egli reputa intollerabili”.
Ogni valutazione è nelle mani dell’aspirante suicida. E’ del
tutto insindacabile la sua percezione delle sofferenze fisiche
o psicologiche, con il problema di quando le sofferenze psicologiche siano esse stesse espressione della patologia,
quando l’irreversibilità sarà attestata sulla base del decorso
di un significativo (quanto?) periodo di tempo perché, sarà facile argomentare, anche una sofferenza “non intollerabile”, diventa tale quando si prolunga nel tempo.
Basti pensare, al riguardo, alla “malattia da stanchezza cronica” (il tempo diventa qualificante della malattia) e alla
“cefalea a grappolo”, come ricorda ancora Gandolfini, situazioni nelle quali “l’irreversibilità” sarà attestata con il passare del tempo, il trattamento vitale consisterà in farmaci e dove la persona, senza tema di smentita alcuna, reputerà ”intollerabile” la sofferenza.
In tale situazione dove si collocherà il confine tra agevolare
il suicidio e uccidere il consenziente, ovvero colui che implora, nella solitudine della formalistica autodeterminazione, una “morte pietosa e misericordiosa”, con uno stravolgimento del linguaggio che è funzionale alla mistificazione della realtà?
Non sarà più il meccanismo azionato con la bocca da DJ Fabo a fare la differenza, perché nella logica eutanasica che penetra con forza nell’ordinamento, questa differenza non avrà alcun
significato, sostituita da una sottoscrizione per richiedere
l’intervento “semplice” (una puntura) del medico.

La Corte a metà del comunicato riprende la pressione verso il Parlamento specificando che tale sentenza è “in attesa di un indispensabile intervento del legislatore”. Impressiona il termine “indispensabile”: in che senso?
Se era ed è indispensabile come ha potuto la Corte dichiarare l’illegittimità della norma? Indispensabile per condividere una scelta che palesemente e proprio in considerazione della conclamata “indispensabilità” dell’intervento del legislatore la Corte non poteva fare? Ponendo una domanda oziosa: ma dove è scritto che le sentenze della Corte necessitano dell’indispensabile intervento del legislatore? E ancora, con una ripetizione, si può obbligare il legislatore a legiferare? Un vincolo giuridico?

Il Comunicato dell’Ufficio Stampa si conclude con alcune ovvietà ed un auspicio che appare ipocrita.
Ovvietà: la Corte ricorda che occorre rispettare le modalità
previste dalla normativa sul consenso informato, il che è il
terzo modo per dire che il proposito di suicidio deve essere
autonomo e libero, espresso da persona pienamente capace di intendere e di volere e, quindi, con l’informazione e la manifestazione del consenso contemplate dall’articolo 1 della legge 219/2017.
Veniva un poco difficile ritenere, considerato che la Corte
pare prospettare l’aiuto al suicidio in strutture ospedaliere pubbliche del SSN, che una scelta di tale rilevanza potesse “saltare” la normativa sul consenso informato.

Il riferimento alle cure palliative ed alla sedazione profonda
continua appare ovvio nella misura in cui rappresenta la “strada” già prevista nella legge 219/2017 per “lasciarsi” morire.
Infatti come recita l’articolo 2 della legge 219/2017 e sul presupposto che siano interrotti trattamenti vitali o nutrizione ed idratazione artificiale, la persona è “accompagnata” alla morte con “una appropriata terapia del dolore” e quando questa è insufficiente per contrastare il dolore interviene la sedazione palliativa profonda continua e, dopo qualche giorno, la morte.

Precisazione ovvia ma, osiamo dire, fuori tema. Questa era la strada che lo stesso Cappato aveva proposto a DJ Fabo, il quale, però, aveva scartato “la soluzione dell’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda….proprio perché ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida”.
Infatti per DJ Fabo, “la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbe dovuto condividere sul piano emotivo”.
La Corte sostiene questo argomentare e manifesta il proprio parere favorevole all’accoglimento della “richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale”.
Ciò che la Corte ha enucleato dalla Costituzione non è il diritto a morire, perché a prescindere dalla considerazione se
tale diritto sia configurabile in generale ed a livello costituzionale in particolare, il paziente, già sulla base della legge 219/2017, può attraverso la cessazione dei trattamenti di sostegno vitale e di nutrizione e idratazione
scegliere di morire e la legge prevede la sedazione palliativa profonda continua, sia pure nei limiti dell’articolo 2 della legge 219/2017, ovvero “prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte”, la Corte ha enucleato dalla Costituzione il “diritto a morire velocemente”, talmente velocemente, verrebbe da dire, che di cure palliative e sedazione palliativa profonda continua non ve ne sia bisogno, essendo questo il percorso che lo stesso DJ Fabo non ha voluto seguire, pur consigliato da Cappato (che attenzione alla legge da parte di chi della “disobbedienza civile” ha fatto un cavallo di battaglia!).
Ma allora il riferimento che la Corte opera alla sedazione profonda continua può solo significare che nell’ipotesi di aiuto al suicidio a tale sedazione si può ricorrere, comunque, anche non “nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza della morte”, per la semplice ed ovvia ragione che l’aiuto al suicidio può verificarsi anche in situazioni che possiamo definire “non terminali”.
Un poco meno ovvio di quello che una prima lettura superficiale induce a ritenere ma in linea con le conclusioni alle quali la prima parte del Comunicato stampa perviene.

Qualcuno dovrà verificare tutte le “condizioni richieste” e “le
modalità di esecuzione”.
Siamo proprio sicuri che l’ambito sia ancora quello dell’ “agevolazione“ al suicidio o che, ancora una volta, si è entrati nel territorio dell’”omicidio del consenziente”, ovvero eutanasia pura?
Il dubbio era apparso leggendo l’ordinanza 207/2018 quando la Corte osservava che “la legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte,trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte”.
Invero se il principio è quello di scelta della modalità di morire che il paziente reputa più dignitosa, parlare di “trattamenti diretti a determinarne la morte” che il medico, ove richiesto, deve “mettere a disposizione del paziente”, apre uno scenario preoccupante.
Cosa significa “mettere a disposizione”? Fornire il farmaco letale che il paziente assume? Avvicinare al paziente il meccanismo che azionato dal paziente stesso cagiona la morte immediata?
Già Mantovani sottolineava, con grande acutezza, che la distinzione tra omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio viene fatta dipendere dal dato, marginale e fungibile, dell’attivazione del dispositivo “letale” da un soggetto terzo o dal morituro. L’attenzione che le cliniche estere pongono alla circostanza in questione tradirebbe “un’ineliminabile inquietudine di fondo degli accompagnatori della morte, alla quale si farebbe fronte convertendo un “sostanziale” omicidio in un “formale” suicidio: la figura del “suicidio assistito” rischierebbe di rientrare “nell’ambito di quelle “slealtà semantiche” degli eufemismi linguistico-espedenziali, dell’antilingua, con cui l’ideologia libertaria nobilita certi dati della bioetica, ripulendoli di ogni significato negativo e accreditante o ammantandoli di significati positivi e riqualificanti, col proposito di zittire il contrario pensiero altrui”.
Superando un confine che, se giuridicamente può essere netto, dal punto di vista delle condotte, sia morali che di cooperazione materiali, appare sottile, l’”aiuto” di cui si tratta diventerebbe causazione diretta della morte, proprio a partire da quei casi ancora più tragici di quello che ha visto coinvolto DJ Fabo di totale impossibilità di alcun movimento da parte dell’aspirante suicida.
Allora il riferimento alle modalità, contenuto nel Comunicato stampa, può significare molto di più, perché nell’ottica dell’aiuto al suicidio è il suicida che sceglie le “modalità”, almeno entro certi limiti, proprio per quel “diritto” che la Corte pare avergli riconosciuto già con l’ordinanza 207/2018, di rifiutare ad una “modalità di porre fine alla propria esistenza che egli (DJ Fabo) reputava non dignitosa”.

Anche il riferimento alla “struttura pubblica del SSN” sarà da verificare: sono comprese le strutture private accreditate? Forse no, se si pensa che la legge DAT, per evitare ogni dubbio, nomina espressamente “ogni struttura pubblica e privata”, ma a questo punto sembra opportuno ricordare che si tratta “solo” di un Comunicato stampa.
Nel Comunicato stampa manca ogni accenno all’obiezione di coscienza. Se già l’obiezione di coscienza rappresentava una ferita nell’impianto della legge 219/2017, con il riconoscimento della liceità dell’agevolazione al suicidio il conflitto tra coscienza e legge assume caratteri devastanti.
Occorre sottolineare che già nell’ordinanza 207/2018 la Corte aveva parlato di “possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura”, solo una “possibilità” rimessa alle “scelte discrezionali” del legislatore.
Sorprende questo atteggiamento se solo si considera il riconoscimento del rango costituzionale del diritto all’obiezione di coscienza più volte sottolineato dalla stessa Corte in varie sentenze e le pregnanti, a dir poco, valutazioni implicate nella condotta di agevolare il suicidio altrui.

La Corte, consapevole che, in assenza di un quadro legislativo definito e articolato, si verrà a creare una situazione caotica, incerta e potenzialmente gravida di rischi e quasi a voler cercare una giustificazione per il proprio operato, sottolinea che “l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persona specialmente vulnerabili”, ma non tranquillizza neppure il riferimento al comitato etico territorialmente competente al quale spetterà un parere sulle condizioni e sulle modalità di esecuzione, se solo si pone mente alle esperienze straniere, negli ultimi tempi quelle inglese, belga ed olandesi per tutte.

Proprio il riferimento alla vulnerabilità avrebbe dovuto essere il criterio cardine, questo certamente di rilevanza costituzionale, per impedire l’ingresso di una normativa in tema di suicidio assistito le cui esperienze straniere dimostrano l’approdo sempre e comunque, nonostante i casi eccezionali ed irripetibili da cui sono partiti, ad esiti di eutanasia di soggetti incapaci e minori.

Il Comunicato stampa termina con una sorta di ammonimento rivolto dalla Corte al giudice a quo, ovvero la Corte d’assise d’appello avanti la quale è in corso il processo a Marco Cappato. Con una espressione assolutamente inusuale, stante l’obbligo del giudice a quo di applicare la sentenza nel processo, la Corte afferma che spetterà alla Corte d’assise d’appello “valutare la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate”.
Non si comprende l’avverbio “sostanzialmente”, specie se si considera che si verte nell’ambito del diritto penale, ovvero un settore caratterizzato dal principio di tassatività e determinatezza della fattispecie, il che implica che la fattispecie penale, ovvero il comportamento la cui commissione comporta la sanzione penale, debba essere descritta in maniera completa e non ambigua.
Pertanto, “sostanzialmente” in che senso?
Viene da pensare che sia una sorta di invito alla Corte d’assise d’appello di Milano a guardare un poco oltre le formali condizioni indicate dalla Corte, una sorta di suggerimento, perché certamente nel processo penale l’invito ad una valutazione “sostanziale” è certamente a favore dell’imputato e non a suo danno, ovvero essere un poco di “manica larga” al fine di pervenire all’assoluzione di Marco Cappato.
Ma questo per il rispetto dovuto all’Organo costituzionale ed
all’autorevolezza e competenza dei suoi componenti è un pensiero che non possiamo proprio permetterci.

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