Utero in affitto: decreto corte Appello Milano

CORTE DI APPELLO DI MILANO OVVERO IN PAROLE SEMPLICI: DI MAMMA C’E’ NE E’ UNA SOLA

La PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO coi tre decreti della Corte di Appello di Milano in data 6 febbraio 2024 ha ottenuto un risultato che riporta alla legalità situazioni nelle quali alcune sentenze “creative” e, più ancora, le varie iniziative del Sindaco Sala il quale, arrogandosi competenze nell’ambito dell’ordinamento dello stato civile demandate alle leggi statali ed a nessuna altra fonte del diritto (leggi regionali, ordinanze dei sindaci, delibere di consigli comunali), aveva “ordinato” agli Ufficiali dello stato civile del Comune di Milano di trascrivere certificati di nascita redatti all’estero dai quali risultavano  quali genitori uomini e donne non aventi alcun legame biologico con il bambino nato, in quanto si era fatto ricorso alla pratica dell’utero in affitto o, come nei casi di specie, di accettare il riconoscimento di minori di nati in Italia con fecondazione eterologa nell’ambito di coppie omosessuali femminili, con conseguente annotazione nell’atto di nascita, quali genitori, di uomini e donne privi di legami biologici con il nato, i c.d. genitori d’intenzione.

E’ interessante rilevare due argomentazioni posta dalla Corte di Appello a supporto della conclusione raggiunta. La prima argomentazione riguarda l’interpretazione della legge 40/2004, la quale sancisce il divieto di fecondazione eterologa per le coppie omosessuali e non consente alcun automatico riconoscimento da parte del c.d. genitore intenzionale.

La seconda argomentazione si comprende appieno nella sua rilevanza se si considera che l’utero in affitto e la procreazione medicalmente assistita sono stati oggetto di una pericolosa deriva giudiziaria, alimentata da sentenze correttamente definite “creative”  e permeate dal continuo riferimento al mito del “vuoto legislativo” che la Corte di Appello sconfessa, affermando perentoriamente che il quadro giuridico è chiaro, definitivo e condiviso.

I giudici della Corte di Appello manifestano un convinto e doveroso rispetto per il principio della separazione dei poteri e della supremazia degli organi di rappresentanza democratica, quali unica espressione della volontà popolare, ritenendo che ogni soluzione diversa dal quadro interpretativo sopra delineato non possa avvenire ad opera della giurisprudenza, “apparendo invece necessario un intervento del Legislatore, unico soggetto nel quadro ordinamentale capace di esprimere un approccio organico ai temi trattati armonizzando il complesso intreccio dei diritti implicati nella vicenda genetica umana”.

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